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Nuovo Statuto

Nuovo Statuto dell'Accademia Italiana della Cucina
approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati il 21 maggio 2022


TITOLO I: COSTITUZIONE E FINALITÀ
TITOLO II: PARTECIPANTI ALL’ACCADEMIA
TITOLO III: GLI ORGANI DELL’ACCADEMIA
TITOLO IV: ESERCIZIO ANNUALE E BILANCIO
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI


TITOLO I: COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 - Costituzione e sede dell’Accademia

  1. L’Accademia Italiana della Cucina, di seguito anche “L’Accademia” o l’”Associazione”, è stata fondata a Milano il 29 luglio 1953 da Orio Vergani, insieme a Luigi Bertett, Dino Buzzati Traverso, Cesare Chiodi, Giannino Citterio, Ernesto Donà dalle Rose, Michele Guido Franci, Gianni Mazzocchi Bastoni, Arnoldo Mondadori, Attilio Nava, Arturo Orvieto, Severino Pagani, Aldo Passante, Gianluigi Ponti, Giò Ponti, Dino Villani ed Edoardo Visconti di Modrone, con la presenza di Massimo Alberini e di Vincenzo Buonassisi. Successivamente costituita in Associazione per atto pubblico dell’8 giugno 1988 avente la stessa denominazione, successivamente iscritta presso la Prefettura di Milano nel registro delle persone giuridiche in data 4 luglio 2001.
  2. L’Accademia Italiana della Cucina ha sede in Milano, all’indirizzo risultante da delibera del Consiglio di Presidenza.
    La delibera per il trasferimento della sede in altro Comune deve essere adottata dall’ Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria; mentre il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune viene deliberato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 2 - Finalità e attività

  1. L’Accademia Italiana della Cucina è una Associazione culturale privata, riconosciuta con personalità giuridica, che svolge attività di rilevante interesse pubblico, senza fini di lucro, apartitica, ideologicamente libera, che si ispira ai principi democratici della partecipazione di chiunque, senza distinzioni di genere, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
  2. L’Accademia persegue esclusivamente finalità di utilità sociale attraverso l’attività gratuita dei suoi organi centrali e territoriali e dei suoi membri, in Italia e all’estero.
  3. All’attività dell’Accademia è estranea ogni iniziativa politica, commerciale e pubblicitaria che non sia riferibile alle proprie pubblicazioni e attività.
  4. Eventuali versamenti, contribuzioni e donazioni, che il Consiglio di Presidenza ha facoltà di accettare, saranno destinati esclusivamente ad assicurare l’attività dell’Accademia.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

  1. L’Accademia persegue il suo scopo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
    a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
    b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.
  2. In tali settori L’Accademia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:
    a) studiare i problemi della gastronomia e della tavola italiana, formulare proposte, dare pareri in materia su richiesta di pubblici uffici, di enti, di associazioni e di istituzioni pubbliche e private, ed operare affinché siano promosse iniziative idonee a favorire la migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana;
    b) promuovere e favorire tutte quelle iniziative che, dirette alla ricerca storica e alla sua divulgazione, possono contribuire a valorizzare la cucina nazionale in Italia e all’estero anche come espressione di costume, di civiltà, di cultura e di scienza;
    c) promuovere e favorire la conoscenza presso la pubblica opinione di quegli esercizi, in Italia e all’estero, che offrono una seria garanzia del rispetto e dell’osservanza della tradizionale e caratteristica cucina nazionale, regionale e locale;
    d) istituire e conferire riconoscimenti a chi opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4 - Attività diverse

L’Accademia potrà esercitare attività a supporto di quelle indicate all’art. 3, purché le stesse siano secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Accademia stessa. L’Accademia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà quindi costituire società a fini editoriali e commerciali limitatamente alla propria produzione editoriale, ai servizi agli Accademici (assemblee, convegni, congressi, viaggi studio, ecc.) e agli articoli a loro destinati. Al verificarsi di tale eventualità, tutti gli introiti derivanti dalle attività delle società commerciali costituite dovranno essere interamente utilizzati per il finanziamento delle attività istituzionali dell’Accademia e puntualmente rendicontati. Il Consiglio di Presidenza è delegato ad individuare tali attività da svolgere nei limiti sopra indicati e previa autorizzazione della Consulta Accademica.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e Utili della gestione

Il patrimonio dell’Accademia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


TITOLO II: PARTECIPANTI ALL’ACCADEMIA

Articolo 6 - L’Accademico: Candidatura, nomina e incompatibilità

  1. Può essere Accademico soltanto chi condivida gli scopi e le attività dell’Accademia e dimostri un concreto interesse allo studio, alla divulgazione e alla valorizzazione della cucina italiana, che non abbia interessi economici, individuali o societari, collegati, sotto qualsiasi forma, al settore della ristorazione anche a domicilio, del catering e delle scuole di cucina private o pubbliche.
  2. Per ottenere la qualifica di “Accademico” il candidato, a seguito di invito e per tramite del Delegato o Legato responsabile della Delegazione o Legazione competente per territorio, deve presentare una domanda di ammissione rivolta al Presidente dell’Accademia.
  3. La domanda, formulata secondo le modalità stabilite dal Regolamento, si intende accolta solo con l’assenso scritto da parte del Presidente da inviare all’interessato e al Delegato o Legato proponente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per gli “Accademici Onorari” di cui al successivo art. 7.
  4. Qualunque Accademico, in regola col pagamento della quota sociale, con esclusione degli Accademici Onorari di cui all’art. 7, comma 1, del presente Statuto, può candidarsi alla carica di Presidente dell’Accademia, o di componente elettivo della Consulta Accademica, o del Collegio dei Probiviri o dell’Organo di Controllo se in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 21.  L’Accademico deve inviare la propria candidatura alla Segreteria dell’Accademia almeno 30 giorni prima del giorno di inizio della sessione assembleare ordinaria. L’Accademico può candidarsi ad una sola delle suddette cariche.
  5. La qualifica di Accademico non è a carattere temporaneo e si perde solo per dimissioni, decadenza ed esclusione secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto.
  6. Quote e contributi associativi non sono né trasmissibili, né rivalutabili.
  7. L’appartenenza in Italia o all’estero a confraternite o associazioni eno-gastronomiche è compatibile con la qualifica di Accademico solo se questi sodalizi non perseguono fini di lucro, hanno una struttura democratica, non hanno finalità contrastanti con quelle dell'Accademia e sono estranei ad ogni iniziativa politica, commerciale o di promozione di prodotti enogastronomici e siano estranei al settore della ristorazione o delle scuole di cucina.

Articolo 7 - Accademici e Delegati Onorari

  1. Il Presidente dell’Accademia può, con il parere favorevole del Consiglio di Presidenza e sentito il Delegato o Legato competente per territorio, o su sua richiesta, conferire la qualifica di “Accademico Onorario” a persone esterne all’Accademia di chiara fama o che abbiano acquisito significative benemerenze nei confronti dell’Accademia o della cucina italiana, o a diplomatici o rappresentanti dello Stato che dimostrino particolare sensibilità verso lo sviluppo della cucina italiana di qualità. Detta qualifica può essere revocata a chi non abbia partecipato ad almeno una riunione conviviale della propria Delegazione per due anni consecutivi.
  2. Può altresì conferire, con le stesse modalità, la qualifica di “Delegato Onorario” a chi abbia ricoperto l’incarico di Delegato in modo particolarmente encomiabile per almeno nove anni e che abbia una anzianità accademica di almeno venti anni, al momento in cui lascia la carica di Delegato effettivo. Ogni Delegazione può avere un solo Delegato Onorario.
  3. Queste qualifiche, esentano dal pagamento della sola quota sociale e dall’obbligo di frequenza alle riunioni conviviali accademiche con il limite indicato al precedente comma 1.
  4. Si può essere "Accademici Onorari" e "Delegati Onorari" solo nella Delegazione o Legazione nella quale si è stati nominati, dette qualifiche decadono nel momento in cui gli Onorari lasciano la Delegazione o la Legazione. Nel caso in cui richiedano, entro 30 giorni dall’evento, il trasferimento quale Accademico effettivo ad altra Delegazione o Legazione, essi, se accettati secondo quanto previsto dalle norme regolamentari, mantengono l’anzianità accademica acquisita, perdendo comunque la qualifica di Onorario. In mancanza di detta richiesta perdono la qualifica di Accademico.
  5. Agli “Accademici Onorari” e ai “Delegati Onorari” si applica il criterio di compatibilità previsto dall’art. 6, comma 1, del presente Statuto, nonché tutte le norme relative alla esclusione dell’Accademico.

Articolo 8 - Dimissioni, decadenza, richiamo, esclusione

  1. La qualifica di Accademico si perde per dimissioni, per decadenza e per esclusione, esse non danno diritto alla restituzione della quota sociale.
  2. La decadenza per morosità, per mancata partecipazione alle conviviali della Delegazione, per incompatibilità nell’eventualità in cui, in qualsiasi momento, venissero a mancare i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente Statuto e l’esclusione sono pronunciate dal Presidente dell’Accademia sentito il Delegato o il Legato, secondo le norme regolamentari.
  3. L’Accademico può essere soggetto a richiamo scritto del Presidente, ovvero può essere escluso dall’Accademia con provvedimento preso dal Presidente, su favorevole parere del Consiglio di Presidenza e sentito il Delegato o il Legato competente, qualora:
    a) faccia uso del nome dell’Accademia e dei suoi contrassegni (logo, carta intestata, guidoncini, manifesti, adesivi, ecc.) e dei dati contenuti nel “Carnet degli Accademici” per motivi personali, politici, commerciali, promozionali e pubblicitari, al di fuori della stretta attività istituzionale di sua competenza;
    b) non osservi le norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico, o le delibere prese dalla Consulta Accademica, dal Consiglio di Presidenza e dal Collegio dei Probiviri
    c) abbia subito una condanna penale passata in giudicato;
  4. Per i componenti degli Organi centrali, per i Delegati e i Legati, per i Coordinatori Territoriali, per i membri accademici del Centro Studi, per i Direttori e i membri accademici dei Centri Studi Territoriali e per gli Onorari procede direttamente il Presidente dell’Accademia su favorevole parere del Consiglio di Presidenza.

TITOLO III: GLI ORGANI DELL’ACCADEMIA

Articolo 9 - Gli Organi dell’Accademia e loro durata

  1. Sono Organi Centrali dell’Accademia:
    • l’Assemblea dei Delegati;
    • la Consulta Accademica;
    • il Consiglio di Presidenza;
    • il Presidente;
    • i Vice Presidenti;
    • il Segretario Generale;
    • il Tesoriere;
    • il Collegio dei Probiviri;
    • l’Organo di Controllo
     
  2. Sono Organi Territoriali dell’Accademia:
    • la Delegazione;
    • il Delegato;
    • la Consulta della Delegazione;
    • i Coordinatori territoriali in Italia
     
  3.  Tutti gli Organi eletti o nominati hanno durata triennale, entrano in carica dalla data dell’Assemblea Ordinaria dei Delegati. Sono rieleggibili e riconfermabili.

Articolo 10 - Le Assemblee dei Delegati, costituzione e convocazione

  1. L’Assemblea dei Delegati è costituita da tutti i Delegati in carica in regola col pagamento della quota sociale, ciascuno dei quali dispone di un voto. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Accademia o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario, o in sua assenza dall’altro Vice Presidente o in sua assenza dal Segretario Generale.
  2. In sessione Ordinaria si riunisce ogni tre anni per gli adempimenti di competenza ovvero nel caso previsto dall’art. 16, comma 5, del presente Statuto.
  3. In sessione Straordinaria si riunisce per quanto indicato all’art. 12 e in qualsiasi momento ogniqualvolta il Presidente dell’Accademia, con il parere favorevole del Consiglio di Presidenza, o la Consulta Accademica ritengano opportuno convocarla. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà altresì essere richiesta, con esplicito ordine del giorno, da almeno il venti per cento dei Delegati in carica, in regola col pagamento della quota sociale.
  4. L’avviso di convocazione delle Assemblee, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato ai Delegati almeno trenta giorni prima della data della sessione assembleare. L’avviso, da inviare per posta elettronica o altri mezzi telematici, deve contenere l’ordine del giorno.
  5. La subdelega, prevista dall'art. 25 dello Statuto, deve essere inviata alla Segreteria dell’Accademia almeno 15 giorni prima della sessione assembleare.
  6. L’Assemblea, sia in sessione Ordinaria che Straordinaria, può svolgersi in presenza o a distanza, o in modalità mista, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza e in accordo con quanto previsto dalle norme in vigore in Italia. Nel caso di svolgimento a distanza debbono essere rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:
    a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che può essere scelto anche tra persone esterne all’Accademia, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;
    d) vengano indicati nell'avviso di convocazione il luogo audio/video collegato a cura dell’Accademia, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Competenze dell’Assemblea Ordinaria dei Delegati, validità delle delibere

  1. L’Assemblea dei Delegati in sessione Ordinaria ha le seguenti competenze:
    a) elegge il Presidente dell’Accademia;
    b) elegge i componenti elettivi della Consulta Accademica, i componenti dell’Organo di Controllo e i componenti del Collegio dei Probiviri.
  2. L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed in seconda convocazione, che potrà effettuarsi un’ora dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Competenze dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati, validità delle delibere

  1. L’Assemblea dei Delegati in sessione Straordinaria ha le seguenti competenze:
    a) delibera sulle modifiche dello Statuto presentate dal Consiglio di Presidenza;
    b) delibera il trasferimento di sede secondo quanto previsto dall’art. 1 dello Statuto;
    c) delibera su eventuali argomenti ritenuti di urgente interesse secondo quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto;
    d) delibera sull’eventuale scioglimento dell’Accademia.
  2. L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e in seconda convocazione, che potrà effettuarsi un’ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono prese in ogni caso con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 13 - Composizione della Consulta Accademica

  1. La Consulta Accademica è composta di trenta membri ed è così costituita:
    a) da quindici membri eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Delegati;
    b) dal rimanente numero di membri necessario per il raggiungimento del suo plenum cooptati dalla Consulta Accademica stessa.
  2. La Consulta Accademica è presieduta dal Presidente dell’Accademia o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario, o in sua assenza dall’altro Vice Presidente o in sua assenza dal Segretario Generale.

Articolo 14 - Convocazione e maggioranza della Consulta Accademica

  1. La Consulta Accademica si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente dell’Accademia, oppure quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.
  2. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
  3. Le riunioni della Consulta Accademica possono svolgersi in presenza o a distanza, o in modalità mista, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza o sia stabilito dalle norme in vigore in Italia, con le modalità indicate all’art. 10, comma 6 del presente Statuto.

Articolo 15 - Competenze della Consulta Accademica

La Consulta Accademica ha le seguenti competenze:
a) delibera sullo svolgimento e l’estensione dell’attività accademica anche in merito a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto;
b) approva il Regolamento e il Codice Etico ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
c) elegge i componenti del Consiglio di Presidenza tra i propri membri;
d) fornisce il parere al Consiglio di Presidenza in merito alla nomina del Presidente Onorario e/o Vice Presidente Onorario ai sensi dell’art. 17, comma c) dello Statuto;
e) su proposta del Consiglio di Presidenza, stabilisce la quota sociale;
f) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio presentati dal Consiglio di Presidenza e corredati con la relazione dell’Organo di controllo. Il Consiglio di Presidenza, limitatamente all’approvazione dei bilanci, non ha voto;
g) può richiedere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, qualora almeno la metà più uno dei membri della Consulta stessa ne faccia richiesta e con esclusivo riferimento alle competenze assegnate all’Assemblea straordinaria dei Delegati dal presente Statuto. La richiesta, con dettagliata motivazione e ordine del giorno, dovrà essere rivolta al Presidente.

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Presidenza, delibere e impedimenti

  1. Il Consiglio di Presidenza è l’Organo di Amministrazione dell’Accademia.
  2. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Accademia, che lo presiede, e da otto membri eletti dalla Consulta Accademica fra i suoi componenti.
    Il Consiglio di Presidenza elegge al proprio interno:
    a) due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
    b) il Segretario Generale;
    c) il Tesoriere;
    d) il Segretario del Consiglio di Presidenza
     
  3. Detti incarichi possono essere in ogni momento riassegnati con delibera del Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario Generale e di Tesoriere sono cumulabili.
  4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente nello svolgere le mansioni di ordinaria amministrazione, egli viene sostituito dal Vice Presidente Vicario o in mancanza dall’altro Vice Presidente o in mancanza dal Segretario Generale.
  5. In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, il Vice Presidente Vicario o in mancanza l’altro Vice Presidente o in mancanza il Segretario Generale, convoca l’Assemblea Ordinaria dei Delegati, da tenersi entro novanta giorni dall’evento, per l’elezione del nuovo Presidente dell’Accademia che rimarrà in carica fino al completamento del mandato del Presidente impedito o dimissionario o deceduto, restando fermi tutti gli altri Organi Centrali e Territoriali.
  6. Nel caso che l’impedimento permanente o le dimissioni o il decesso si verifichino negli ultimi centoottanta giorni del mandato, esso viene portato a termine dal Vice Presidente Vicario o in mancanza dall’altro Vice Presidente o in mancanza dal Segretario Generale, restando fermi tutti gli altri Organi Centrali e Territoriali.
  7. Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono svolgersi in presenza o a distanza, o in modalità mista, secondo quanto deliberato dal Presidente, o sia previsto dalle norme in vigore in Italia, con le modalità indicate all’art. 10, comma 6 del presente Statuto.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Presidenza

  1. Il Consiglio di Presidenza viene convocato dal Presidente, con apposito ordine del giorno, almeno quattro volte all’anno. È validamente costituito con la presenza di almeno sei membri e delibera a maggioranza.
    Ha le seguenti competenze:
    a) presiede all’attività corrente dell’Accademia e delibera su tutte le materie che non siano riservate statutariamente alla competenza dell’Assemblea e della Consulta;
    b) adotta i provvedimenti in materia del personale dipendente e dei collaboratori.
    c) su proposta del Presidente, e con il parere favorevole della Consulta Accademica, può nominare un Presidente Onorario e/o un Vice Presidente Onorario. Dette nomine sono riservate rispettivamente a Presidenti e Vice Presidenti che non ricoprano cariche tranne quella di Consultore Cooptato o Delegato Onorario. Queste qualifiche esentano dal pagamento della sola quota sociale e ad essi si applica quanto previsto all’art. 6 comma 1 dello Statuto e dalle norme sugli Accademici Onorari.
    d) approva le insegne (distintivi, cravatte, foulard, ecc.) che possono indossare gli Accademici e il materiale promozionale accademico;
    e) delibera in merito alla concessione di partenariati, patrocini, sponsorizzazioni, cooperazioni con enti pubblici e privati ed in merito alla stipula di accordi e convenzioni con Enti e Associazioni nazionali e internazionali purché detti Enti e Associazioni perseguano analoghe finalità istituzionali e non abbiano fini di lucro, politici e promozionali.
    f) autorizza la promozione di eventuali giudizi e la conclusione di contratti;
    g) delibera sul programma di spesa e sulle spese non ricorrenti;
    h) provvede alla costituzione ed alla cessazione delle Delegazioni territoriali dell’Accademia in Italia ed all’estero e definisce, in qualsiasi momento, il territorio di competenza delle Delegazioni sentiti il Delegato e il Coordinatore territoriale, ove esistente;
    i) nomina e revoca i Delegati responsabili delle singole Delegazioni territoriali e i Coordinatori territoriali secondo le norme regolamentari;
    j) provvede alla costituzione e alla cessazione di una Legazione, definendone in qualsiasi momento il territorio di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 5 dello Statuto;
    k) delibera sul programma editoriale dell’Accademia e nomina il Direttore Responsabile della Rivista dell’Accademia e della Newsletter;
    l) assegna i premi e i riconoscimenti previsti dalle norme regolamentari;
    m) presenta alla Consulta Accademica il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio con la relazione accompagnatoria dell’Organo di controllo;
    n) stabilisce i rimborsi per le trasferte degli Organi Centrali e del Centro Studi;
    o) nomina e revoca il Presidente e i membri del Centro Studi dell’Accademia intitolato a Franco Marenghi, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari.
     
  2. Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di:
    a) indicare un nominativo ai fini della elezione alla carica di Presidente dell’Accademia.
    b) predisporre una lista orientativa ai fini della elezione dei membri elettivi della Consulta Accademica, dei membri dell’Organo di Controllo e dei membri del Collegio dei Probiviri.

Articolo 18 - Il Presidente dell’Accademia

  1. Il Presidente dell’Accademia ha la legale rappresentanza dell’Accademia.
  2. Il Presidente decide sulle domande di ammissione all’Accademia e può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea, della Consulta Accademica e del Consiglio di Presidenza. Il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo statutario.
  3. Il Presidente dell’Accademia può aprire conti correnti bancari intestati all'Accademia, con la sua firma e con quella del Tesoriere, e gestirli per ogni occorrenza di ordinaria amministrazione dell’Accademia.
  4. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento delle attività accademiche, con l’obbligo di sottoporli a ratifica da parte del Consiglio di Presidenza, nella prima riunione successiva alla loro adozione.
  5. Sovraintende al funzionamento degli uffici e della Biblioteca dell’Accademia intitolata a “Giuseppe dell’Osso”.
  6. Nomina e revoca i Legati, i Direttori e i membri dei Centri Studi Territoriali;
  7. La carica di Presidente non è compatibile con altre cariche, tranne quelle di Consultore Cooptato ai sensi dell’art. 13, comma 1 b) dello Statuto, Delegato onorario, Presidente del centro Studi, Direttore delle opere editoriali accademiche.

Articolo 19 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale:
a) Assiste e coadiuva il Presidente, anche con mansioni che di volta in volta il Presidente può assegnare.
b) Richiede agli Accademici delle Delegazioni indicazioni in caso di non conferma del Delegato, o sue dimissioni, o scomparsa o revoca, come previsto dalle norme regolamentari.
c) Ratifica le nomine, e revoche e le sostituzioni dei membri delle Consulte delle Delegazioni.
d) Autorizza convegni, manifestazioni, uso del logo secondo quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 20 - Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere sovrintende alla regolare e diligente tenuta della contabilità dell'Accademia, anche avvalendosi di competenti professionisti esterni all'Associazione.
  2. Predispone il bilancio preventivo, il bilancio d’esercizio, composto dal rendiconto di gestione, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, che mette a disposizione del Consiglio di Presidenza per la loro approvazione.
  3. A seguito di detta approvazione, trasmette detti documenti all’Organo di Controllo, mettendo a sua disposizione tutta la documentazione contabile per l'accertamento della rispondenza delle entrate e delle uscite, con i titoli ed i capitoli, almeno 15 giorni prima della riunione della Consulta Accademica convocata anche a tale fine.

Articolo 21 - Organo di Controllo

  1. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Delegati.
  2. È composto da tre membri effettivi iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei quali uno assume la carica di Presidente, e due supplenti anch’essi iscritti al medesimo Registro.
    Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2397, comma 2° del c.c. e 2399 c.c.
  3. L’Organo di Controllo:
    a) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità accademiche, civiche e di utilità sociale;
    d) presenta la relazione accompagnatoria al bilancio di previsione e al bilancio d’esercizio alla Consulta Accademica convocata per la loro approvazione. 
  4. I componenti effettivi dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Presidenza notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  5. I componenti effettivi dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni della Consulta Accademica alla quale presentano la loro relazione annuale di accompagnamento al bilancio di previsione e di esercizio.
  6. La carica di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con ogni altra carica accademica centrale o territoriale.
  7. Per delibera del Consiglio di Presidenza, l’Organo di Controllo potrà esercitare l’attività di revisione legale dei conti.
  8. In caso di dimissioni o scomparsa del Presidente dell’Organo di Controllo, i membri restanti, con l’inserimento del primo supplente, eleggono il loro presidente nel loro seno.

Articolo 22 - Il Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi, dei quali uno presiede il Collegio, e da due supplenti.
  2. I Probiviri sono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Delegati.
  3. Il Collegio dei Probiviri, sulla base della procedura riportata nel Regolamento, delibera inappellabilmente su ogni questione e controversia che dovesse sorgere a seguito di:
    a) Provvedimenti presi dagli Organi Centrali dell’Accademia
    b) Vertenze all’interno delle Delegazioni e fra organi dell’Accademia
    c) Ricorsi nei casi di decadenza, richiamo, esclusione, revoca previsti dal Regolamento.
    d) Fatti inerenti all’osservanza di Statuto, Regolamento e Codice Etico.
  4. L’elezione al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica accademica centrale o territoriale.
  5. Qualora un membro effettivo del Collegio faccia parte di un organo coinvolto nella vertenza, egli viene sostituito dal primo membro supplente del Collegio stesso.
  6. In caso di dimissioni o scomparsa del Presidente del Collegio, i membri restanti, con l’inserimento del primo supplente, eleggono il loro Presidente nel loro seno.

Articolo 23 - I Coordinatori territoriali

  1. Il Consiglio di Presidenza può nominare in Italia tra i Delegati o gli ex Delegati, uno o più Coordinatori territoriali a seconda dell’ampiezza della Regione e del numero delle Delegazioni.
  2. Le aree omogenee da affidare ai Coordinatori territoriali sono di competenza del Consiglio stesso che provvede alla loro nomina, sentiti i Delegati del territorio di competenza.
  3. Il Coordinatore territoriale ha il compito di:
    a) coordinare le manifestazioni accademiche e gli eventuali convegni organizzati dalle singole Delegazioni del suo territorio;
    b) indire almeno due volte all’anno, una riunione anche per via telematica, di tutti i Delegati del suo territorio al fine di armonizzare le loro iniziative accademiche, curando a mezzo di un Segretario, all’uopo nominato, la verbalizzazione della riunione che verrà inviata al Presidente dell’Accademia.
    c) fornire pareri al Consiglio di Presidenza in merito alla eventuale costituzione di nuove Delegazioni o Legazioni in Italia;
    d) assistere i Delegati e i Legati per l’eventuale definizione dei confini territoriali;
    e) partecipare, quale componente di diritto, alle riunioni del Centro Studi Territoriale, se costituito.

Articolo 24 - La Delegazione e la Legazione - costituzione e chiusura

  1. Per costituire una Delegazione sono necessari almeno dodici componenti in Italia e nove componenti nei Paesi esteri, i quali, in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 comma 1, devono presentare al Presidente dell’Accademia la formale proposta di costituzione, tramite apposito modulo stabilito dal Consiglio di Presidenza, corredato dalle singole domande contenenti un breve curriculum vitae, una dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Accademia, l’accettazione delle norme statutarie e regolamentari, del codice etico e la liberatoria relativa alla raccolta ed elaborazione dei dati personali come previsto dalla normativa vigente.
  2. Nella richiesta di costituzione sarà indicato il nominativo del Delegato proposto.
  3. Il Consiglio di Presidenza, deliberando la costituzione della nuova Delegazione, determina l’ambito territoriale della stessa, sentito il parere del o dei Delegati nel caso dovesse essere scorporata parte del loro territorio ai fini della nuova costituzione e del Coordinatore territoriale competente, se in Italia e se nominato.
  4. Qualora una Delegazione, per qualsiasi motivo, riduca i suoi associati al di sotto di nove membri effettivi, può essere chiusa dal Consiglio di Presidenza ovvero trasformata in Legazione. Il Consiglio di Presidenza delibererà in merito alla attribuzione del territorio della Delegazione chiusa e all’eventuale trasferimento degli Accademici, sentito il parere del Delegato o Legato competente per territorio. In mancanza del trasferimento viene a tutti gli effetti persa la qualifica di Accademico, senza diritto alla restituzione della quota sociale.
  5. Qualora non sia possibile costituire o mantenere una Delegazione secondo le caratteristiche indicate ai commi precedenti, il Consiglio di Presidenza, può costituire una Legazione. Il Presidente procede quindi alla nomina di un Legato con il compito di monitorare i ristoranti del territorio, di tenere i rapporti con le autorità locali, con i mezzi di comunicazione e, se all’estero, con le rappresentanze diplomatiche. Il Legato ed eventuali altri membri della Legazione debbono essere Accademici effettivi e rispondono al Presidente. La Legazione all’estero può richiedere al Consiglio di Presidenza, la nomina di un Accademico onorario. Il Legato non ha i diritti e i doveri del Delegato, non partecipa alle assemblee ordinaria e straordinaria e può essere revocato dal Presidente in qualsiasi momento. La Legazione può essere chiusa, in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio di Presidenza. Qualora la Legazione superi il numero degli Accademici indicati al comma 1, essa viene trasformata in Delegazione, salvo diversa delibera del Consiglio di Presidenza.

Articolo 25 - Il Delegato

  1. Il Delegato è l’Accademico al quale il Consiglio di Presidenza ha dato l’incarico di presiedere una Delegazione dell’Accademia nell’ambito di un determinato territorio.
  2. Il Delegato ha il dovere di svolgere una proficua attività accademica attraverso periodiche conviviali, convegni, controllo costante dei ristoranti, monitoraggio dell’effettivo della Delegazione, proposizione dei premi previsti dall’Accademia ed altre iniziative culturali; egli, inoltre, deve dare la propria attiva collaborazione agli Organi centrali e al Coordinatore territoriale, ove esistente, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Accademia.
  3. Il nominativo del Delegato viene indicato al Consiglio di Presidenza dagli Accademici della Delegazione secondo quanto previsto dalle norme regolamentari.
  4. Il Delegato rappresenta l’Accademia nel suo territorio e gli Accademici della sua Delegazione; è responsabile dell’attività della Delegazione e propone al Presidente dell’Accademia l’ammissione di nuovi Accademici.
  5. Il Delegato è inoltre investito da parte dei singoli Accademici della sua Delegazione, dal momento e per il fatto stesso della loro appartenenza all’Accademia, della loro singola rappresentanza nell’Assemblea dei Delegati e del conseguente diritto all’esercizio di voto assembleare in loro unitaria rappresentanza.
  6. Il Delegato è responsabile personalmente della gestione della sua Delegazione. Per tale gestione non può assumere collaboratori retribuiti e non è autorizzato ad intrattenere rapporti bancari in nome dell’Accademia, la quale non è in alcun modo responsabile delle obbligazioni assunte e delle attività economiche svolte dalla Delegazione.
  7. Il Delegato presenta alla propria Consulta un’ampia ed esauriente relazione consuntiva delle attività accademiche svolte dalla Delegazione nell’anno solare trascorso.
  8. Il Delegato o Legato, una volta lasciata per qualsiasi motivo la carica, deve consegnare al suo successore i verbali della sua Consulta e tutta la documentazione relativa alla propria Delegazione o Legazione e la campana accademica, ove posseduta. Nel caso di chiusura della Delegazione o Legazione la documentazione di cui sopra sarà consegnata alla Segreteria dell’Accademia assieme alla campana accademica, se posseduta.
  9. Il Delegato può subdelegare l’esercizio del voto assembleare soltanto ad un membro della Consulta della propria Delegazione, in regola col pagamento della quota sociale.

Articolo 26 - La Consulta della Delegazione

  1. La Consulta della Delegazione è composta dal Delegato e da un numero di componenti compresi tra un minimo di tre e un massimo di nove.
  2. La Consulta della Delegazione dura in carica per il mandato del Delegato che può in ogni momento sostituire, revocare e nominare nuovi Consultori, previa ratifica da parte del Segretario Generale.
  3. La Consulta della Delegazione, che deve essere riunita dal Delegato almeno due volte all’anno, anche con modalità telematica, ha le seguenti mansioni:
    a) esprime il parere sull’ammissione di nuovi Accademici nella Delegazione;
    b) collabora con il Delegato per il raggiungimento degli scopi dell’Accademia nell’ambito del territorio della Delegazione;
    c) coadiuva il Delegato nella programmazione delle attività accademiche della Delegazione e nel monitoraggio dei ristoranti del proprio territorio.

Articolo 27 - Libri Obbligatori

L’Accademia in conformità alle disposizioni di legge dovrà tenere:
a) Il libro dei partecipanti con indicazione del relativo titolo (Accademici, Accademici Onorari, Delegati, Legati, Delegati Onorari, Consultori, Consiglieri e Coordinatori territoriali);
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta Accademica;
e) Il libro dell’Organo di Controllo 
I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio di Presidenza.


TITOLO IV: ESERCIZIO ANNUALE E BILANCIO

Articolo 28 - Esercizio annuale

L’esercizio finanziario dell’Accademia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 29 - Il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo

  1. Il Consiglio di Presidenza, dopo la lettura della relazione accompagnatoria dell’Organo di Controllo, sottopone ogni anno all'approvazione della Consulta Accademica il Bilancio di esercizio entro il mese di giugno, e il Bilancio preventivo entro il mese di novembre, sempre con le specificazioni delle entrate e delle uscite suddivise per titoli e per capitoli.
  2. Il bilancio di esercizio approvato dalla Consulta Accademica sarà inviato in copia, a cura del Presidente dell’Accademia a tutti i Delegati in carica, entro 60 giorni dall’approvazione.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Assemblea Straordinaria nominerà un liquidatore. La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come il patrimonio residuo saranno devoluti, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni con analoghe finalità individuati dall’Assemblea Straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  2. Con la nomina del liquidatore decadranno tutti gli Organi dell’Accademia ad eccezione dell’Organo di Controllo che resterà in carica fino al termine delle operazioni di liquidazione.
  3. All’Organo di Controllo il liquidatore dovrà presentare bilancio finale di liquidazione per la sua approvazione.

Articolo 31 - Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Accademia

  1. Il funzionamento dell’Accademia e dei suoi Organi centrali e territoriali è disciplinato dal presente Statuto, approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati e dal Regolamento, che ne è parte integrante, e dal Codice Etico.
  2. Il Regolamento e il Codice Etico sono approvati dalla Consulta Accademica che deve esaminare e approvare anche ogni loro eventuale modifica.
  3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.